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Tutela del lavoratore subordinato in caso di trasferimento del titolo sportivo

Pubblicato il 6 febbraio 2010 in Diritto sportivo | Articolo letto 301 volte. | Autore : Giuseppe Febbo*

Il tema in argomento trae spunto da una pronuncia resa, di recente, dalla Corte d'Appello di Torino -sez.lavoro-, avuto specifico riguardo ad una singolare vicenda che ha coinvolto un dipendente (massaggiatore) del Torino Calcio S.p.a..
Questi, già alle dipendenze del predetto sodalizio, era stato successivamente licenziato dal Torino F.C. S.p.a., ovvero a seguito del subentro di una società sportiva di nuova costituzione che, in base alla normativa federale di settore, aveva rilevato il titolo sportivo del Torino Calcio S.p.a..
Il giudice di primo grado (Tribunale di Torino -sez. lavoro-) aveva ritenuto legittimo il licenziamento in considerazione del fatto che il trasferimento del titolo sportivo, non realizzando un vero e proprio trasferimento d'azienda, rendeva inapplicabile l'art. 2112 cod. civ., per il quale (comma 1), come è noto, “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in argomento, occorre, tuttavia, chiarire il concetto di titolo sportivo e in cosa consista il relativo trasferimento.
Al riguardo, sovviene la normativa endofederale e, in particolare, l'art 52, comma 1, N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.), secondo cui il “titolo sportivo è il riconoscimento, da parte della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”.
In aggiunta, il comma 2 della medesima disposizione regolamentare prescrive che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.
Quanto, invece, alle modalità attraverso cui il titolo sportivo può essere trasferito, si può osservare che, in base all'art. 52 N.O.I.F., si distinguono tre ipotesi di trasferimento:
1) revoca dell'affiliazione della società sportiva nei cui riguardi sia stato dichiarato e/o accertato giudizialmente lo stato di insolvenza (comma 3).
In tal caso, il titolo sportivo, ove esso concerna un campionato professionistico (Serie A, Serie B, Prima Divisione -ex Serie C1- e Seconda Divisione -ex Serie C2-) può essere attribuito, previa delibera del Presidente federale e parere vincolante della CO.VI.SO.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, quale organo di controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e del rispetto dei principi di corretta gestione), ad altra società, a condizione che detta società dimostri di aver acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza, accollandosi e assolvendo tutti i debiti sportivi della società cui sia stata revocata l'affiliazione o garantendone il pagamento a mezzo di fideiussione bancaria;
2) revoca dell'affiliazione della società sportiva in caso di liquidazione ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica di riferimento (comma 5);
3) non ammissione della società sportiva al campionato di Serie A e B (sino alla s.s. 2007/08 anche di Serie C 1 -ora Prima Divisione-).
In tal caso, la F.I.G.C. può attribuire il titolo sportivo, inferiore di due categorie (sino alla s.s. 2007/08, di una categoria), rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa, ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa e che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale (comma 6).
Nello specifico, delle tre, è solo l'ultima fattispecie che interessa prendere in considerazione in questa sede, atteso che, in applicazione dell'art. 52, comma 6, N.O.I.F. (c.d Lodo Petrucci), il Torino F.C. S.p.a. aveva rilevato il titolo sportivo del Torino Calcio S.p.a., società la quale, nella s.s. 2004/05, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, fu successivamente privata del titolo sportivo a causa di acclarate irregolarità amministrative.
Ebbene, a seguito del predetto avvicendamento societario, il massaggiatore che aveva svolto la propria attività professionale alle dipendenze del Torino Calcio S.p.a. venne sollevato dall'incarico, da parte del Torino F.C. S.p.a. (società sportiva subentrante) poiché, a differenza di quanto previsto dal richiamato art. 52, comma 3, N.O.I.F., l'ipotesi regolata dal comma 6 prescinde dall'acquisizione dell'intera azienda sportiva e dal pagamento dei debiti; di conseguenza non avrebbe trovato applicazione l'art 2112 c.c. per il quale (comma 1), come già osservato, “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
Proprio sul regime applicativo della richiamata disciplina civilistica la Corte d'Appello di Torino ha indirizzato il proprio intervento, ponendo la seguente questione: al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2112, comma 1, c.c. (assunto sostenuto dal giudice di primo grado) in relazione alla fattispecie in argomento può rilevare la circostanza per cui il titolo sportivo sia trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 6, N.O.I.F e non, invece, ai sensi e per gli effetti del comma 3 della medesima disposizione regolamentare?
Al riguardo, la Corte d'Appello di Torino -sez. lavoro- ha focalizzato la propria attenzione sulla disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 2112 c.c. secondo cui “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento, e che conserva, nel trasferimento, la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base di quali il trasferimento è attuato, ...omissis....”
A fronte del tenore letterale della norma, il giudice di secondo grado ha ritenuto di alcuna rilevanza il fatto che il titolo sportivo de quo fosse stato trasferito ex art. 52, comma 6, N.O.I.F. e non ex art. 52, comma 3, N.O.I.F. per potersi escludere il valido perfezionamento di un trasferimento d'azienda e, dunque, la continuazione del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la compagine aziendale cessionaria (in senso contrario aveva osservato il Torino F.C. S.p.a.).
Infatti, il principio fondamentale da cui ha preso le mosse il ragionamento della corte d'Appello di Torino -sez. lavoro- é quello per cui il Legislatore ha diffusamente ritenuto meritevole di tutela giuridica l'azienda e la conservazione della propria unità funzionale.
Proprio il profilo della conservazione dell'identità costituisce il punto decisivo su cui si è soffermata la Corte d'Appello di Torino, considerando, al riguardo, la particolare natura dell'attività economica sportiva.
Rispetto ad essa, in definitiva, il titolo sportivo non costituisce solo un asettico riconoscimento, da parte della F.I.G.C. di quelle “condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”.
Infatti, quando il trasferimento del titolo sportivo sia accompagnato, in concreto, dal passaggio dei valori aziendali intimamente connessi e collegati alla precedente società sportiva che lo deteneva (i colori sociali, i tifosi, la tradizione sportiva, ecc.) si configura un vero e proprio trasferimento d'azienda, in relazione al quale devono essere applicate tutte le norme poste a presidio dell'unitarietà funzionale del complesso aziendale medesimo, tra cui, evidentemente, anche quelle concernenti i lavoratori subordinati.
In definitiva, accanto al trasferimento del titolo sportivo, si perfeziona anche un trasferimento del patrimonio immateriale della società che ne sia stata privata, ovvero di un patrimonio che non richiama soltanto il concetto di eredità morale, ma anche un preciso valore economico.

 

* L’avvocato Giuseppe Febbo è esperto di diritto sportivo e membro della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC

 

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