In diretta dal Corriere dello SportIn diretta dal Corriere dello Sport :

La tutela del vincolo tra società e calciatore al termine dell’addestramento tecnico

Pubblicato il 28 gennaio 2010 in Diritto sportivo | Articolo letto 538 volte. | Autore : Giuseppe Febbo*

Il vincolo sportivo triennale al quale può essere sottoposto il giovane di serie ex art. 33, c.2, N.O.I.F., è illegittimo in assenza di un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’atleta. Con decisione del 23/10/2007, il Giudice Unico F.I.F.A. c/o la Commissione per lo Status dei Calciatori, (Single Judge of the Player's Status Committee) è intervenuto a gamba tesa, per così dire, nei confronti dell'ordinamento sportivo calcistico italiano.

Infatti, attraverso il richiamato provvedimento sono stati manifestati forti dubbi e perplessità circa la legittimità di quanto previsto dall'art. 33, c. 2, N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.), in base al quale, come é noto, ciascuna società di calcio professionistica può esercitare il diritto di stipulare (di fatto, imponendolo) il primo contratto professionistico con un proprio tesserato (c.d. “giovane di serie”), a conclusione del c.d. periodo di “formazione e addestramento tecnico”.

Tuttavia, preliminarmente all'analisi della fattispecie concreta che ha originato il significativo intervento giurisdizionale della F.I.F.A., è opportuno precisare, soprattutto a beneficio dei “non addetti ai lavori”, cosa si intenda per “giovane di serie” e per periodo di “formazione e addestramento tecnico”.

Quella denominata “giovane di serie” é la qualifica che il calciatore assume al compimento del 14° anno di età, qualora assuma il vincolo di tesseramento in favore di una società associata ad una delle Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti e Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro-).

Il periodo di “formazione e addestramento tecnico”, invece, è l'arco temporale nel corso del quale il “giovane di serie” viene preparato all'impiego nei campionati cui partecipa la società professionistica di appartenenza, sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui l'atleta compie il 19° anno di età.

Tornando, ora più specificamente alla vicenda che interessa in questa sede, possono riassumersene i tratti essenziali nei termini che seguono:

1) all'inizio della s.s. 2007/08, una società sportiva professionistica italiana, a conclusione del periodo di “formazione e addestramento tecnico”, esercitava il diritto previsto dall'art. 33, c. 2, N.O.I.F.;

2) nell'agosto 2007, ovvero circa un mese dopo l'inizio della stagione sportiva 2007/08, il giocatore, già contrattualizzato in base all'indicata disposizione regolamentare, abbandonava la società di appartenenza sottoscrivendo, successivamente, un accordo economico biennale (con scadenza 2009) in favore di un club professionistico elvetico;

3) il giorno successivo alla predetta sottoscrizione, la Federazione calcistica d'oltralpe -S.F.V.-, come previsto dalla normativa internazionale di settore, procedeva a formulare la richiesta, nei confronti di quella italiana -F.I.G.C.-, del c.d. Certificato di Trasferimento Internazionale (International Transfer Certificate, I.C.T.), documento indispensabile ai fini del perfezionamento del tesseramento del calciatore presso la nuova società.

4) la F.I.G.C. comunicava alla S.F.V. di essere impossibilitata al rilascio del c.d. trasfert a causa delle obiezioni formulate dal sodalizio italiano, il quale aveva ritenuto illegittimo il trasferimento del proprio tesserato poiché perfezionatosi in costanza di rapporto contrattuale e, soprattutto, in assenza di qualsivoglia accordo risolutivo consensuale.

5) la S.F.V. si rivolgeva alla F.I.F.A. al fine di ottenere l'autorizzazione al tesseramento provvisorio del calciatore, in base a quanto previsto (ricorrendo determinate circostanze) dalle norme calcistiche internazionali.

Esposti i fatti, ciò che in questa sede è opportuno evidenziare non è tanto l'accoglimento, da parte del Giudice Unico F.I.F.A., della richiesta inoltrata dalla S.V.F. (con conseguente regolare perfezionamento del tesseramento del calciatore da parte del club elvetico), bensì i motivi che l'organo giudicante ha posto a fondamento della propria decisione.

In primis, il Giudice Unico F.I.F.A. ha ritenuto opportuno verificare la sussistenza o meno di un effettivo vincolo contrattuale tra il calciatore e la società sportiva italiana e, al riguardo, la risposta è stata negativa.

Infatti, é stato osservato, anche in base a precedenti giurisprudenziali sia della Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A. (Dispute Resolution Chamber, D.R.C.) che del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tribunal Arbitral du Sport, T.A.S. / Court of Arbitration for Sport, C.A.S.), che l'esercizio di un'opzione unilaterale esercitata dal club nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 33, c. 2, N.O.I.F.,, non può essere tenuto affatto in considerazione (“an unilateral option in favour of a club cannot be considered”), dal momento che, in tal caso, risulterebbe eccessivamente compressa la libertà di autodeterminazione del giocatore, determinandosi, di conseguenza, un ingiustificato affievolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva.

Il medesimo Giudice Unico F.I.F.A., peraltro, tenendo anche conto della mancata acquisizione agli atti della prova documentale afferente alla c.d. proposta di contratto invocata dal club italiano, ha acclarato, a fortiori, l'insussistenza del vincolo giuridico tra le parti.

A questo punto é interessante ricercare il fondamento dei motivi per cui il Giudice internazionale non abbia ritenuto meritevole di tutela giuridica il tipo di vincolo in questione tra la società sportiva e il “giovane di serie”.

A tal proposito, é necessario focalizzare l'attenzione sulle modalità operative attraverso cui il sistema normativo endofederale regolamenta la fattispecie in esame.

In sostanza, nell'ipotesi in cui un club intenda acquisire le prestazioni sportive di un proprio “giovane di serie”,al termine del periodo di “formazione e addestramento tecnico”, può sottoporre al tesserato quella che, tecnicamente, viene indicata quale “proposta di contratto”; materialmente, trattasi di una comunicazione (anche a mezzo fax) con cui, in sostanza, si impone all'atleta il vincolo contrattuale triennale, senza possibilità, per quest'ultimo, di rifiutare, anche perché non è necessaria alcuna sua sottoscrizione.

Pertanto, proprio l'assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà da parte del calciatore nella stipula dell'accordo, ha indotto il Giudice Unico F.I.F.A. a ritenerlo giuridicamente invalido, proprio perché non perfezionatosi all'esito di un'effettiva negoziazione tra le parti.

In tema specifico, peraltro, il Giudice Unico F.I.F.A. era già intervenuto con una pronuncia del 29/08/2007.

Questa volta, però, l'autorizzazione a disporre il tesseramento provvisorio era stata richiesta (e accordata) alla F.I.G.C., in relazione ad un calciatore francese al quale si era interessato un club professionistico italiano.

Infatti, la Federazione calcio francese -F.F.F.- aveva negato il rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale sulla base di una ferrea opposizione della società sportiva francese di originaria appartenenza dell'atleta, per essersi vista (quest'ultima) opporre un netto rifiuto, da parte del giocatore, a fronte della proposta di sottoscrizione di quello che, secondo l'ordinamento sportivo calcistico francese, viene comunemente individuato come contratto d'elite (c.d. Contrat Elite), senza dubbio assimilabile alla menzionata “proposta di contratto” di cui all'art. 33, c. 2, N.O.I.F..

E' innegabile come le richiamate decisioni, cui potrebbero seguire, nel tempo, altre analoghe, risultino, per certi versi, devastanti, minando alla base l'attività dei c.d. vivai la quale richiede costanti e ingenti investimenti ai fini della pianificazione del relativo sviluppo che, invece, rebus sic stantibus, risulterebbe inevitabilmente compromesso.

Quale interesse da parte di una società professionistica a curare l'addestramento tecnico-tattico di un giovane calciatore sapendo che un altro club, presso cui l'atleta intenda liberamente trasferirsi a conclusione del processo formativo, potrebbe beneficiare dei risultati ottenuti?

E' indubbio che la società sportiva interessata potrà sempre rivolgersi alla Camera per la Risoluzione delle Controversie c/o la F.I.F.A. al fine di ottenere un'eventuale declaratoria di responsabilità relativamente alla unilaterale risoluzione del contratto, oltre al ristoro dei danni subiti.

Tuttavia, la non immediatezza dell'iter procedurale, oltre che il rapporto di scarsa proporzionalità tra l'ammontare dell'importo risarcitorio medio che la F.I.F.A. in genere corrisponde e quanto la società sportiva potrebbe effettivamente ricavare dalla dalla cessione giovane calciatore (di interesse nazionale e/o internazionale), non depongono, con buon grado di ragionevolezza, in favore di una simile iniziativa.

Alla F.I.G.C. il compito di intervenire recependo, se del caso, il principio espresso al Giudice Unico F.I.F.A., magari mediante la previsione di clausole di salvaguardia a tutela delle società sportive che abbiano provveduto alla formazione del giovane calciatore.

* L’avvocato Giuseppe Febbo è esperto di diritto sportivo e membro della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC

Contattaci per inserire qui la tua pubblicità.

Calciomeeting Risponde

Calciomeeting risponde. Scrivici. scrivici